DOMANDE PER ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE PROROGATE AL 31 OTTOBRE 2021

 

Assegno unico temporaneo anche per autonomi e professionisti

 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 38 del 29 settembre 2021, ha prorogato alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.

 

Una decisione presa per dare più tempo a professionisti, partite Iva e disoccupati di lungo corso che ancora non hanno presentato domanda all’Inps, in attesa del futuro assegno unico che dovrebbe andare a regime da gennaio 2022.

 

Assegno unico temporaneo

L’erogazione dell’assegno unico temporaneo spettante ai lavoratori autonomi, cittadini disoccupati coltivatori diretti, coloni e mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo e decorre dal 1° luglio 2021 e fino a dicembre dell’anno in corso. L’assegno sarà erogato dall’Inps agli aventi diritto alla presentazione telematica della domanda, entro il 31 ottobre p.v.

L’assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

- assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

- residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

- residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

- possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

 

Importi ed esempio

Gli importi sono dettagliati nella tabella contenuta nell’Allegato 1 del decreto. Il beneficio medio è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio. Ad esempio:

Ogni importo è riferito a un solo figlio, dunque l’importo finale che forma l’assegno è dato dall’importo a cui si ha diritto moltiplicato per il numero dei figli. Gli importi per ciascun figlio sono maggiorati nei seguenti casi:

 

Limiti di reddito

L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

a) una soglia minima di Isee fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;

b) una soglia massima di Isee pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

 

Procedura per la richiesta

Dal 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura. La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La decorrenza per l’erogazione della prestazione è fissata come segue:

Ÿ luglio 2021 per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021;

Ÿ dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 31 ottobre 2021.

 

Assegno in busta paga e adempimenti del datore di lavoro

A decorrere dal 1° luglio 2021 i datori di lavoro si troveranno nuovamente a gestire le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, che dovranno essere presentate, come previsto dal 1° luglio 2019, esclusivamente all’INPS in modalità telematica.

Sarà l’Inps, in una specifica utility del cassetto previdenziale aziendale, metterà a disposizione gli importi teorici dell’ANF. L’azienda è tenuta a ricalcolare l’importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e della presenza/assenza nel periodo di riferimento. Gli importi sono erogati in busta paga, con successivo conguaglio degli importi erogati nelle denunce mensili Uniemens.

 

 

02/10/2021

 

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